Art. 10.
             Conversione dell'autorizzazione di cui alla
               legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7
 
  1.  Le  autorizzazioni  rilasciate  in  base  alla previgente legge
provinciale 7 gennaio 1977, n. 7, sono convertite, fermo restando  il
contenuto  merceologico,  nelle  autorizzazioni  previste dalla legge
provinciale  16  gennaio  1995,  n.  2,  purche'  valide  al  momento
dell'entrata in vigore di detta legge.
  2.  L'autorizzazione  posseduta  da chi, al momento dell'entrata in
vigore  della  legge,  era  titolare  di  concessione  di   posteggio
utilizzabile  per  almeno  cinque giorni alla settimana, nella stessa
area dello stesso comune, e' convertita nell'autorizzazione  comunale
per  l'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 2, lett. a),
della legge.
  3. L'autorizzazione posseduta da chi, al  momento  dell'entrata  in
vigore  della legge, era titolare di concessione di posteggio per uno
o piu' giorni della settimana o del  mese  nello  stesso  o  in  piu'
comuni,  e'  convertita  nell'autorizzazione comunale per l'esercizio
dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), della legge.
  4. L'autorizzazione posseduta da chi, al  momento  dell'entrata  in
vigore  della  legge,  era  privo  di  concessione  di  posteggio  e'
convertita   nell'autorizzazione    provinciale    per    l'esercizio
dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), della legge.
  5.  L'autorizzazione  posseduta da chi dimostri di aver frequentato
negli ultimi due anni mercati o fiere di cui all'art. 2,  comma  6  e
all'art.  3,  comma  5, della legge, da' comunque diritto al rilascio
dell'autorizzazione provinciale per  esercitare  l'attivita'  di  cui
all'art. 1, comma 2, lett. c) della legge.
  6.  Il titolare dell'autorizzazione ha l'onere di inviarne copia al
comune o alla provincia, ai fini della conversione, con l'indicazione
del numero di iscrizione nel registro  degli  esercenti  commercio  e
delle ditte.
  7.  Il  subentrante  legittimato  all'esercizio  dell'attivita', al
quale non sia stata ancora rilasciata l'autorizzazione  a  suo  nome,
deve inviare alla Provincia, o, se l'autorizzazione che deve avere e'
comunale,   al   comune,   copia   della  domanda  di  autorizzazione
presentata, con l'indicazione del numero di iscrizione  nel  registro
degli esercenti commercio e delle ditte.
  8.  L'organo  competente  ad  effettuare la conversione consegna al
titolare il nuovo documento e ne invia copia alla camera di commercio
di Bolzano, nonche' alla camera di commercio nella cui circoscrizione
il titolare ha la residenza o la  sede  legale.  Fino  alla  consegna
all'interessato   del   nuovo   documento   questi   puo'  continuare
l'attivita'  commerciale  con  le  modalita'  previste  dalla   legge
provinciale  7  gennaio 1977, n. 7, e sui posteggi utilizzati in base
all'autorizzazione rilasciata  ai  sensi  di  tale  legge.  Trascorsi
dodici  mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, qualora
l'operatore  non  sia  in  possesso  della  ricevuta  della   lettera
raccomandata con la quale ha provveduto all'invio della copia e delle
notizie  previste  dai  commi  6,  7  e  8,  viene  meno la validita'
dell'autorizzazione originaria ed il diritto alla  conversione  della
stessa.