Art. 10. Conversione dell'autorizzazione di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7 1. Le autorizzazioni rilasciate in base alla previgente legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7, sono convertite, fermo restando il contenuto merceologico, nelle autorizzazioni previste dalla legge provinciale 16 gennaio 1995, n. 2, purche' valide al momento dell'entrata in vigore di detta legge. 2. L'autorizzazione posseduta da chi, al momento dell'entrata in vigore della legge, era titolare di concessione di posteggio utilizzabile per almeno cinque giorni alla settimana, nella stessa area dello stesso comune, e' convertita nell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge. 3. L'autorizzazione posseduta da chi, al momento dell'entrata in vigore della legge, era titolare di concessione di posteggio per uno o piu' giorni della settimana o del mese nello stesso o in piu' comuni, e' convertita nell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), della legge. 4. L'autorizzazione posseduta da chi, al momento dell'entrata in vigore della legge, era privo di concessione di posteggio e' convertita nell'autorizzazione provinciale per l'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), della legge. 5. L'autorizzazione posseduta da chi dimostri di aver frequentato negli ultimi due anni mercati o fiere di cui all'art. 2, comma 6 e all'art. 3, comma 5, della legge, da' comunque diritto al rilascio dell'autorizzazione provinciale per esercitare l'attivita' di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della legge. 6. Il titolare dell'autorizzazione ha l'onere di inviarne copia al comune o alla provincia, ai fini della conversione, con l'indicazione del numero di iscrizione nel registro degli esercenti commercio e delle ditte. 7. Il subentrante legittimato all'esercizio dell'attivita', al quale non sia stata ancora rilasciata l'autorizzazione a suo nome, deve inviare alla Provincia, o, se l'autorizzazione che deve avere e' comunale, al comune, copia della domanda di autorizzazione presentata, con l'indicazione del numero di iscrizione nel registro degli esercenti commercio e delle ditte. 8. L'organo competente ad effettuare la conversione consegna al titolare il nuovo documento e ne invia copia alla camera di commercio di Bolzano, nonche' alla camera di commercio nella cui circoscrizione il titolare ha la residenza o la sede legale. Fino alla consegna all'interessato del nuovo documento questi puo' continuare l'attivita' commerciale con le modalita' previste dalla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7, e sui posteggi utilizzati in base all'autorizzazione rilasciata ai sensi di tale legge. Trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, qualora l'operatore non sia in possesso della ricevuta della lettera raccomandata con la quale ha provveduto all'invio della copia e delle notizie previste dai commi 6, 7 e 8, viene meno la validita' dell'autorizzazione originaria ed il diritto alla conversione della stessa.