Art. 11.
                      Norme igienico-sanitarie
 
  1.  L'esercizio  del  commercio  su aree pubbliche e' soggetto alle
norme igienico-sanitarie  in  materia  di  vendita  al  dettaglio  di
prodotti  alimentari  e  non  alimentari  e  a  quelle  in materia di
somministrazione di alimenti e bevande.
  2. Il commercio su  aree  pubbliche  di  prodotti  alimentari  deve
essere  esercitato con le modalita' e le attrezzature, prescritte dal
Ministro della sanita',  atte  a  garantire  che  siano  protetti  da
contaminazioni  esterne  e  siano  conservati  in maniera adeguata in
rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche.
  3. Qualora l'attivita'  sia  esercitata  mediante  veicoli,  questi
devono  essere  conformi  alle  vigenti  disposizioni  stabilite  dal
Ministro della sanita.
  4.  Il  commercio  su  aree  pubbliche   di   prodotti   alimentari
deperibili,  da mantenere in regime di temperatura controllata, quali
i prodotti surgelati, congelati o  refrigerati,  e'  consentito  solo
nelle  aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica. E'
altresi' consentito nei casi in cui sia  garantito  il  funzionamento
autonomo   delle   attrezzature   di  conservazione  dei  prodotti  o
l'attivita' sia  esercitata  mediante  l'uso  di  veicoli  aventi  le
caratteristiche di cui al comma 3.
  5.  Il  commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie
animale, ittiche comprese, svolto mediante  l'uso  di  posteggio,  e'
vietato  in  tutte  le  aree che non siano provviste di allacciamento
alla rete idrica, fognaria ed elettrica,  salvi  i  casi  in  cui  il
posteggio   sia   utilizzato  da  operatori  con  veicoli  aventi  le
caratteristiche di cui al comma 3.
  6. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di  ogni  specie
animale,  ittiche  comprese,  svolto  in forma itinerante e' vietato,
salvo che sia effettuata con i veicoli aventi le  caratteristiche  di
cui al comma 3.
  7.  Il  commercio su aree pubbliche di animali vivi non puo' essere
esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in  vendita  o
somministrati  prodotti  alimentari  o  in  aree  contigue. Esso deve
essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia  veterinaria  e
di tutela del benessere degli animali.