Art. 11. Norme igienico-sanitarie 1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche e' soggetto alle norme igienico-sanitarie in materia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari e a quelle in materia di somministrazione di alimenti e bevande. 2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalita' e le attrezzature, prescritte dal Ministro della sanita', atte a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche. 3. Qualora l'attivita' sia esercitata mediante veicoli, questi devono essere conformi alle vigenti disposizioni stabilite dal Ministro della sanita. 4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, e' consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica. E' altresi' consentito nei casi in cui sia garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o l'attivita' sia esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3. 5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, e' vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvi i casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3. 6. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante e' vietato, salvo che sia effettuata con i veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3. 7. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non puo' essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.