Art. 2. Rilascio e revoca dell'autorizzazione 1. Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione, il richiedente deve indicare: a) le generalita' o la ragione sociale; b) la residenza o la sede legale; c) la cittadinanza; d) le specializzazioni merceologiche per le quali l'autorizzazione e' richiesta; e) la camera di commercio presso la quale ha ottenuto l'iscrizione per l'esercizio dell'attivita' di vendita al dettaglio, la data e il numero d'iscrizione, nonche' le specializzazioni merceologiche per le quali l'iscrizione e' stata disposta. 2. Qualora l'autorizzazione sia richiesta, ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge, per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari, per i quali si intenda esercitare anche la somministrazione, il richiedente deve inoltre indicare la camera di commercio presso la quale ha ottenuto l'iscrizione per la somministrazione di alimenti e di bevande, il numero e la data di iscrizione. 3. Le domande di rilascio dell'autorizzazione devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dal comune, in conformita' agli indirizzi della Provincia, tra i quali quelli della residenza, a cui e' riconosciuta particolare incidenza e dell'anzianita' di frequenza, fatta comunque salva la specializzazione merceologica per i settori alimentare, ortofrutta, abbigliamento e non alimentare qualora i posteggi abbiano una specifica destinazione merceologica. 4. Se il comune non stabilisce i criteri di cui sopra entro i termini previsti dalla legge, si applicano i criteri come determinati dagli indirizzi della Provincia. 5. L'organo che ha rilasciato l'autorizzazione ne dispone la revoca, nei casi previsti dall'art. 5 della legge, non appena si siano prodotte le cause che la motivano. 6. Ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell'autorizzazione va redatto sul modulo di cui all'allegato A al presente regolamento e trasmesso in copia alla camera di commercio di Bolzano, nonche' alla camera di commercio nella cui circoscrizione il titolare dell'autorizzazione ha la residenza o la sede legale. Parimenti devono essere comunicate dagli organi competenti le variazioni concernenti l'esercizio dell'attivita' autorizzata, su moduli distribuiti dalle camere di commercio stesse. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a comunicare i cambi di residenza agli organi che l'hanno rilasciata e questi ultimi alle camere di commercio interessate.