Art. 2.
                Rilascio e revoca dell'autorizzazione
 
  1. Nella domanda di rilascio  dell'autorizzazione,  il  richiedente
deve indicare:
   a) le generalita' o la ragione sociale;
   b) la residenza o la sede legale;
   c) la cittadinanza;
   d) le specializzazioni merceologiche per le quali l'autorizzazione
e' richiesta;
   e)      la  camera  di  commercio  presso  la  quale  ha  ottenuto
l'iscrizione per l'esercizio dell'attivita' di vendita al  dettaglio,
la  data  e  il  numero  d'iscrizione,  nonche'  le  specializzazioni
merceologiche per le quali l'iscrizione e' stata disposta.
  2. Qualora l'autorizzazione sia richiesta, ai  sensi  dell'art.  2,
comma  5  della legge, per il commercio su aree pubbliche di prodotti
alimentari,  per   i   quali   si   intenda   esercitare   anche   la
somministrazione,  il  richiedente deve inoltre indicare la camera di
commercio  presso  la  quale  ha   ottenuto   l'iscrizione   per   la
somministrazione  di  alimenti  e  di bevande, il numero e la data di
iscrizione.
  3.  Le  domande  di  rilascio  dell'autorizzazione  devono   essere
esaminate   secondo  l'ordine  cronologico  di  presentazione  e  nel
rispetto dei  criteri  stabiliti  dal  comune,  in  conformita'  agli
indirizzi  della Provincia, tra i quali quelli della residenza, a cui
e' riconosciuta particolare incidenza e dell'anzianita' di frequenza,
fatta comunque salva la specializzazione merceologica per  i  settori
alimentare,  ortofrutta,  abbigliamento  e  non  alimentare qualora i
posteggi abbiano una specifica destinazione merceologica.
  4. Se il comune non stabilisce i  criteri  di  cui  sopra  entro  i
termini previsti dalla legge, si applicano i criteri come determinati
dagli indirizzi della Provincia.
  5.  L'organo  che  ha  rilasciato  l'autorizzazione  ne  dispone la
revoca, nei casi previsti dall'art. 5  della  legge,  non  appena  si
siano prodotte le cause che la motivano.
  6.  Ogni  provvedimento di rilascio o di revoca dell'autorizzazione
va redatto sul modulo di cui all'allegato A al presente regolamento e
trasmesso in copia alla camera di commercio di Bolzano, nonche'  alla
camera   di   commercio   nella   cui   circoscrizione   il  titolare
dell'autorizzazione ha la  residenza  o  la  sede  legale.  Parimenti
devono  essere  comunicate  dagli  organi  competenti  le  variazioni
concernenti  l'esercizio  dell'attivita'   autorizzata,   su   moduli
distribuiti   dalle   camere   di  commercio  stesse.    Il  titolare
dell'autorizzazione e' tenuto a comunicare i cambi di residenza  agli
organi  che  l'hanno  rilasciata  e  questi  ultimi  alle  camere  di
commercio interessate.