Art. 3.
           Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
 
  1.  Il  rilascio  dell'autorizzazione   comunale   per   esercitare
l'attivita'  di  commercio su aree pubbliche, secondo le modalita' di
cui all'art.  1, comma 2, lettere a) e b) della legge e'  subordinato
alle  disponibilita'  di posteggio nelle aree destinate all'esercizio
di tale attivita'.  Ad ogni posteggio corrisponde  un'autorizzazione.
Le  autorizzazioni  comunale  e provinciale non possono essere negate
nei  casi  in  cui  nelle  rispettive  aree  di  utilizzazione  siano
disponibili posteggi.
  2.  L'autorizzazione  comunale  puo'  essere rilasciata per un solo
posteggio  della  stessa  fiera  o  mercato.  Il  posteggio,  la  cui
localizzazione  deve  risultare  nella  domanda, deve essere indicato
nell'autorizzazione.    Al  rilascio  dell'autorizzazio  ne  consegue
automaticamente  la concessione del posteggio indicato nella domanda,
o, se questo non sia disponibile, di altro il piu' possibile simile.
  3.  Possono  essere  rilasciate  autorizzazioni stagionali, nonche'
autorizzazioni temporanee in occasione di  fiere/mercato  o  sagre  o
altre  riunioni  straordinarie  di persone. Queste ultime sono valide
soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate,  nei
limiti  dei  posteggi  appositamente previsti, a chi sia iscritto nel
registro.
  4. Uno stesso soggetto puo' essere titolare  contemporaneamente  di
piu'  autorizzazioni,  anche  se  rilasciate  da  regioni, province e
comuni  diversi.  L'autorizzazione  deve  essere  esibita   ad   ogni
richiesta degli organi di vigilanza.
  5.  Ai  fini  del rilascio dell'autorizzazione i cittadini di paesi
membri dell'Unione Europea sono  equiparati  ai  cittadini  italiani,
come   i  cittadini  extracomunitari,  purche',  per  questi  ultimi,
sussista la condizione di  reciprocita'  prevista  dall'art.  16  del
Codice civile.