Art. 3. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione 1. Il rilascio dell'autorizzazione comunale per esercitare l'attivita' di commercio su aree pubbliche, secondo le modalita' di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) della legge e' subordinato alle disponibilita' di posteggio nelle aree destinate all'esercizio di tale attivita'. Ad ogni posteggio corrisponde un'autorizzazione. Le autorizzazioni comunale e provinciale non possono essere negate nei casi in cui nelle rispettive aree di utilizzazione siano disponibili posteggi. 2. L'autorizzazione comunale puo' essere rilasciata per un solo posteggio della stessa fiera o mercato. Il posteggio, la cui localizzazione deve risultare nella domanda, deve essere indicato nell'autorizzazione. Al rilascio dell'autorizzazio ne consegue automaticamente la concessione del posteggio indicato nella domanda, o, se questo non sia disponibile, di altro il piu' possibile simile. 3. Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali, nonche' autorizzazioni temporanee in occasione di fiere/mercato o sagre o altre riunioni straordinarie di persone. Queste ultime sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate, nei limiti dei posteggi appositamente previsti, a chi sia iscritto nel registro. 4. Uno stesso soggetto puo' essere titolare contemporaneamente di piu' autorizzazioni, anche se rilasciate da regioni, province e comuni diversi. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. 5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i cittadini di paesi membri dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani, come i cittadini extracomunitari, purche', per questi ultimi, sussista la condizione di reciprocita' prevista dall'art. 16 del Codice civile.