Art. 6. Decadenza e revoca concessione del posteggio 1. La decadenza dalla concessione del posteggio viene disposta nei casi previsti dall'art. 3, comma 8, della legge, nonche' in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, di quelle dettate dal Ministro per i beni culturali e ambientali e di quelle contenute nei regolamenti di polizia urbana emanati ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge. 2. Divenuto esecutivo il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, la decadenza dalla concessione del posteggio e' automatica e va immediatamente comunicata all'interessato a cura dell'organo comunale competente. 3. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiore a tre mesi riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attivita' possibili secondo il tipo di autorizzazione, nel corso di tre mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attivita' stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione e' ridotto in proporzione alla durata dell'attivita'. Non e' considerato mancato utilizzo, l'assenza nei giorni in cui sia eventualmente prevista la facoltativita' della presenza e comunque nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, nonche' nelle quattro settimane di ferie, suddivise al massimo in due periodi. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza e' automatica e va immediatamente comunicata all'interessato a cura dell'organo comunale competente. 4. Nel caso di revoca della concessione del posteggio di cui all'art. 3, comma 9, della legge, il posteggio in sostituzione deve essere concesso immediatamente, non puo' avere una superficie inferiore al precedente e deve essere localizzato possibilmente in conformita' alle scelte dell'operatore.