Art. 7.
                             Subingresso
 
  1.  Il  trasferimento  in gestione o in proprieta' dell'azienda per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra  vivi  o  a
causa  di  morte  e'  disciplinato  dalle stesse norme previste dalla
legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 e dal  relativo  regolamento
di  esecuzione,  approvato  con  decreto  del Presidente della Giunta
provinciale 18 marzo 1980, n. 9, per il trasferimento in  gestione  o
in  proprieta' di un esercizio di vendita al dettaglio, mentre non si
applicano le disposizioni sulla fusione delle autorizzazioni.  Dovra'
in particolare essere provato l'effettivo trapasso  dell'esercizio  e
l'iscrizione   del   subentrante  nel  registro  degli  esercenti  il
commercio.  Il trasferimento in gestione o in proprieta' dell'azienda
comporta   anche   il   trasferimento   dei   titoli   di   priorita'
nell'assegnazione  del  posteggio  posseduti  dal  dante causa, ferma
restando la durata decennale della concessione del posteggio.