Art. 7. Subingresso 1. Il trasferimento in gestione o in proprieta' dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte e' disciplinato dalle stesse norme previste dalla legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9, per il trasferimento in gestione o in proprieta' di un esercizio di vendita al dettaglio, mentre non si applicano le disposizioni sulla fusione delle autorizzazioni. Dovra' in particolare essere provato l'effettivo trapasso dell'esercizio e l'iscrizione del subentrante nel registro degli esercenti il commercio. Il trasferimento in gestione o in proprieta' dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorita' nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa, ferma restando la durata decennale della concessione del posteggio.