Art. 8.
       Limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attivita'
 
  1. Limitazioni e divieti  per  motivi  di  polizia  stradale  o  di
carattere igienico/sanitario o per altri motivi di pubblico interesse
possono essere stabiliti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge,
anche  per  quanto  concerne la localizzazione dei posteggi destinati
all'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e
b), e di quelle di cui all'art. 2, comma 6 e  all'art.  3,  comma  5,
della legge.
  2. Coloro che svolgono l'attivita' in forma itinerante, non possono
sostare  sulla  stessa  area  occupata dalla struttura di vendita per
piu' di un ora al giorno. Le soste possono essere fatte solo su  aree
che distino fra di loro almeno 100 metri.
  3.   Limitazioni   e   divieti   per   l'esercizio   dell'attivita'
disciplinata dalla legge, stabiliti per creare  zone  di  rispetto  a
tutela  della  posizione  di  operatori  in  sede  stabile  o su aree
pubbliche, sono illegittimi.