Art. 9. Orari 1. Gli orari per il commercio su aree pubbliche sono stabiliti ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 della legge, dal comune, nel rispetto dei criteri deliberati dalla Giunta provinciale. 2. I giorni e gli orari di attivita' dei commercianti su aree pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per gli altri operatori al dettaglio. 3. Nel caso di fiere o mercati che si svolgano di domenica o in altri giorni festivi gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche possono tenere aperti gli esercizi per tutta la durata della fiera o mercato. Se il Comune autorizza l'apertura dei negozi nelle giornate domenicali e festive, in tali giornate possono esercitare l'attivita' anche i commercianti su aree pubbliche.