Art. 9.
                                Orari
 
  1. Gli orari per il commercio su aree pubbliche sono  stabiliti  ai
sensi  dell'art. 3, commi 1 e 2 della legge, dal comune, nel rispetto
dei criteri deliberati dalla Giunta provinciale.
  2. I giorni e gli orari  di  attivita'  dei  commercianti  su  aree
pubbliche  possono  essere  diversi  da quelli previsti per gli altri
operatori al dettaglio.
  3. Nel caso di fiere o mercati che si svolgano  di  domenica  o  in
altri   giorni   festivi  gli  operatori  al  dettaglio  diversi  dai
commercianti su aree pubbliche possono tenere aperti gli esercizi per
tutta la durata  della  fiera  o  mercato.  Se  il  Comune  autorizza
l'apertura  dei  negozi  nelle giornate domenicali e festive, in tali
giornate possono esercitare l'attivita' anche i commercianti su  aree
pubbliche.