Art. 4.
                         Collaudo e verifica
 
  1.  Il  dispositivo  installato  per  il  recupero dei vapori, deve
essere sottoposto a collaudo mediante prove di funzionamento da parte
di laboratori o  istituti  indipendenti  e  riconosciuti  dall'Unione
Europea.    Durante  tali  prove  deve essere in ogni caso verificata
l'effettiva portata di  recupero  del  sistema  tenendo  conto  delle
disposizioni  dell'art.  2.  Questa relazione di collaudo deve essere
conservata presso la sede del distributore.
  2.  Il titolare dell'autorizzazione per l'impianto di distribuzione
deve fare verificare almeno una volta ogni due anni da un laboratorio
o istituto  secondo  l'art.  4,  comma  1  la  piena  efficienza  del
dispositivo  per  il  recupero dei vapori di carburante ed in caso di
mancanze,  porre  immediatamente  rimedio.  Il  protocollo  di   tale
verifica  deve  essere conservato presso la sede del distributore per
almeno tre anni e presentato su richiesta delle autorita' competenti.