Art. 4. Collaudo e verifica 1. Il dispositivo installato per il recupero dei vapori, deve essere sottoposto a collaudo mediante prove di funzionamento da parte di laboratori o istituti indipendenti e riconosciuti dall'Unione Europea. Durante tali prove deve essere in ogni caso verificata l'effettiva portata di recupero del sistema tenendo conto delle disposizioni dell'art. 2. Questa relazione di collaudo deve essere conservata presso la sede del distributore. 2. Il titolare dell'autorizzazione per l'impianto di distribuzione deve fare verificare almeno una volta ogni due anni da un laboratorio o istituto secondo l'art. 4, comma 1 la piena efficienza del dispositivo per il recupero dei vapori di carburante ed in caso di mancanze, porre immediatamente rimedio. Il protocollo di tale verifica deve essere conservato presso la sede del distributore per almeno tre anni e presentato su richiesta delle autorita' competenti.