Art. 5.
           Termine di adeguamento per impianti in funzione
 
  1. I distributori di carburante  che  al  momento  dell'entrata  in
vigore  del  presente  decreto  siano gia' in funzione, devono essere
adattati alle disposizioni di cui al presente decreto  entro  quattro
anni dalla sua entrata in vigore. Nel caso di un volume di vendita di
benzine  superiore  al milione di litri, il termine di adeguamento e'
di due anni.
  2. Prima della realizzazione dei lavori di cui all'art.  1,  dovra'
essere  effettuta la comunicazione di cui all'art. 77 comma 3-ter del
decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9.