Art. 5. Termine di adeguamento per impianti in funzione 1. I distributori di carburante che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto siano gia' in funzione, devono essere adattati alle disposizioni di cui al presente decreto entro quattro anni dalla sua entrata in vigore. Nel caso di un volume di vendita di benzine superiore al milione di litri, il termine di adeguamento e' di due anni. 2. Prima della realizzazione dei lavori di cui all'art. 1, dovra' essere effettuta la comunicazione di cui all'art. 77 comma 3-ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9.