Art. 6.
                              Sanzioni
 
  1. La violazione delle disposizioni del presente  decreto  comporta
l'irrogazione  di  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria,  da  L.
510.000 a L. 12.660.000. La stessa viene irrogata dal sindaco secondo
la procedura di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare.
   Bolzano, 26 febbraio 1996
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 marzo 1996
Registro 1, foglio 182 - Marinaro