Art. 6. Sanzioni 1. La violazione delle disposizioni del presente decreto comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da L. 510.000 a L. 12.660.000. La stessa viene irrogata dal sindaco secondo la procedura di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 26 febbraio 1996 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 marzo 1996 Registro 1, foglio 182 - Marinaro