Art. 3.
 
  1.  I  collegi  dei  revisori dei conti di cui all'articolo 2 della
legge regionale 13 luglio 1970, n. 12, all'articolo  10  della  legge
provinciale  3  novembre  1975,  n.  53,  all'articolo  7 della legge
provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, ed all'articolo  10  della  legge
provinciale  18  agosto 1992, n. 33, sono presieduti da un magistrato
della Corte dei conti in servizio presso le sezioni  di  controllo  e
giurisdizionale  della  Corte  medesima, istituite nella provincia di
Bolzano.