Art. 3. 1. I collegi dei revisori dei conti di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 luglio 1970, n. 12, all'articolo 10 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, all'articolo 7 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, ed all'articolo 10 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, sono presieduti da un magistrato della Corte dei conti in servizio presso le sezioni di controllo e giurisdizionale della Corte medesima, istituite nella provincia di Bolzano.