Art. 2.
 
  1.  I candidati provvisti dei requisiti di cui all'art. 25, comma 4
della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, devono dimostrare  di
aver  effettuato  un  periodo  di tirocinio pratico, della durata non
inferiore ai tre  mesi,  sotto  la  guida  di  una  persona  esperta,
mediante  dichiarazione da parte di tale persona, o autodichiarazione
debitamente autenticata, secondo gli schemi riportati negli  allegati
A e B.
  2.  Il  rinnovo  del  certificato  di abilitazione viene effettuato
dall'ufficio   prevenzione   infortuni   su    presentazione    della
certificazione  medica,  di  cui all'art. 25, comma 4, lett. b) della
legge sopra menzionata.
  3. Sono inoltre ammessi all'esame coloro i quali sono  in  possesso
dell'attestazione    comprovante    la    frequenza   di   un   corso
teorico-pratico sulla conduzione di macchine movimento terra, il  cui
programma  corrisponda  a  quello  descritto nell'art. 1, comma 1 del
presente regolamento, della durata di almeno dieci ore.
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare.
   Bolzano, 6 maggio 1996
                             DURNWALDER
Registrata alla Corte dei conti addi' 24 maggio 1996
                        Registro 5, foglio 89
 
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  (Omissis).