Art. 2. 1. I candidati provvisti dei requisiti di cui all'art. 25, comma 4 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, devono dimostrare di aver effettuato un periodo di tirocinio pratico, della durata non inferiore ai tre mesi, sotto la guida di una persona esperta, mediante dichiarazione da parte di tale persona, o autodichiarazione debitamente autenticata, secondo gli schemi riportati negli allegati A e B. 2. Il rinnovo del certificato di abilitazione viene effettuato dall'ufficio prevenzione infortuni su presentazione della certificazione medica, di cui all'art. 25, comma 4, lett. b) della legge sopra menzionata. 3. Sono inoltre ammessi all'esame coloro i quali sono in possesso dell'attestazione comprovante la frequenza di un corso teorico-pratico sulla conduzione di macchine movimento terra, il cui programma corrisponda a quello descritto nell'art. 1, comma 1 del presente regolamento, della durata di almeno dieci ore. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 6 maggio 1996 DURNWALDER Registrata alla Corte dei conti addi' 24 maggio 1996 Registro 5, foglio 89 ----- (Omissis).