Art. 2.
                  Riordino degli organi collegiali
 
  1.  Le  funzioni  della commissione provinciale per il collocamento
obbligatorio di cui all'articolo 17 della legge  2  aprile  1968,  n.
482,  sono  attribuite alla commissione provinciale per l'impiego che
istituisce un'apposita sottocommissione della quale fanno  parte  due
rappresentanti  di  associazioni  degli  appartenenti  alle categorie
protette designati dalla federazione associazioni sociali Alto Adige.
  2. Le funzioni della  commissione  provinciale  per  la  manodopera
agricola di cui all'articolo 5 della legge 11 marzo 1970, n. 83, sono
attribuite  alla commissione provinciale per l'impiego che istituisce
un'apposita sottocommissione.
  3. Le funzioni delle commissioni locali per la manodopera agricola,
di cui all'articolo  7  della  legge  11  marzo  1970,  n.  83,  sono
attribuite alle commissioni locali per l'impiego.
  4.  Le  funzioni della commissione provinciale per il controllo del
lavoro a domicilio di cui all'articolo  5  della  legge  18  dicembre
1973,  n.  877,  sono  attribuite  al  direttore dell'Ispettorato del
lavoro, il quale decide,  sentite  le  organizzazioni  sindacali  dei
datori   di   lavoro  e  dei  lavoratori  di  categoria  maggiormente
rappresentative a livello provinciale.
  5. Le funzioni  della  commissione  provinciale  per  il  personale
domestico  di  cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1958, n. 339,
sono attribuite al direttore dell'Ufficio del lavoro.