Art. 2. Riordino degli organi collegiali 1. Le funzioni della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di cui all'articolo 17 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono attribuite alla commissione provinciale per l'impiego che istituisce un'apposita sottocommissione della quale fanno parte due rappresentanti di associazioni degli appartenenti alle categorie protette designati dalla federazione associazioni sociali Alto Adige. 2. Le funzioni della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'articolo 5 della legge 11 marzo 1970, n. 83, sono attribuite alla commissione provinciale per l'impiego che istituisce un'apposita sottocommissione. 3. Le funzioni delle commissioni locali per la manodopera agricola, di cui all'articolo 7 della legge 11 marzo 1970, n. 83, sono attribuite alle commissioni locali per l'impiego. 4. Le funzioni della commissione provinciale per il controllo del lavoro a domicilio di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, sono attribuite al direttore dell'Ispettorato del lavoro, il quale decide, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale. 5. Le funzioni della commissione provinciale per il personale domestico di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono attribuite al direttore dell'Ufficio del lavoro.