Art. 3. Commissioni locali per l'impiego 1. Le commissioni locali per l'impiego di cui all'articolo 1 della legge provinciale 7 dicembre 1983, n. 49, sono composte: a) dal direttore dell'Ufficio del lavoro o da un suo delegato con funzioni di presidente; b) da due rappresentanti dei lavoratori; c) da due rappresentanti dei datori di lavoro. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'Ufficio del lavoro del comune ove ha sede la commissione.