Art. 3.
                  Commissioni locali per l'impiego
 
  1. Le commissioni locali per l'impiego di cui all'articolo 1  della
legge provinciale 7 dicembre 1983, n. 49, sono composte:
   a)  dal direttore dell'Ufficio del lavoro o da un suo delegato con
funzioni di presidente;
   b) da due rappresentanti dei lavoratori;
   c) da due rappresentanti dei datori di lavoro.
  2.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da   un   impiegato
dell'Ufficio del lavoro del comune ove ha sede la commissione.