Art. 4.
                  Razionalizzazione amministrativa
 
  1.  A modifica del comma 3 dell'articolo 58 della legge provinciale
12 novembre  1992,  n.  39,  l'aggiornamento  delle  graduatorie  ivi
previste  avviene  con  effetto  dal 1 gennaio e dal 1 luglio di ogni
anno. Ai fini della determinazione della graduatoria si  tiene  conto
soltanto  dell'anzianita'  di  iscrizione nelle liste di collocamento
fino ad un massimo di 24 mesi.
  2. L'invio dei prospetti di cui agli articoli 21 e 22 della legge 2
aprile 1968, n. 482, deve avvenire all'Ufficio del  lavoro  entro  il
mese di gennaio di ogni anno.
  3.  Le  notifiche  di cui all'articolo 4 della legge provinciale 17
aprile 1986, n. 14, devono avvenire entro il termine di dieci giorni.