Art. 5. Utilizzazione degli uffici dei comuni 1. La Provincia utilizza gli uffici dei comuni, ad eccezione di quelli aventi sede distacca dell'Ufficio provinciale del lavoro, per le seguenti funzioni amministrative: a) iscrizione nelle liste di collocamento, ivi compresa la prima iscrizione; b) conferma periodica dello stato di disoccupazione e rilascio dei relativi attestati; c) accettazione e registrazione delle notifiche relative all'inizio e alla cessazione dei rapporti di lavoro; d) accettazione delle domande per prestazioni sociali erogate dagli uffici per l'impiego; e) attestazione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.