Art. 5.
                Utilizzazione degli uffici dei comuni
 
  1.  La  Provincia  utilizza  gli uffici dei comuni, ad eccezione di
quelli aventi sede distacca dell'Ufficio provinciale del lavoro,  per
le seguenti funzioni amministrative:
   a)  iscrizione  nelle liste di collocamento, ivi compresa la prima
iscrizione;
   b) conferma periodica dello stato di disoccupazione e rilascio dei
relativi attestati;
   c)  accettazione  e   registrazione   delle   notifiche   relative
all'inizio e alla cessazione dei rapporti di lavoro;
   d)  accettazione  delle  domande  per  prestazioni sociali erogate
dagli uffici per l'impiego;
   e) attestazione della trasformazione del  rapporto  di  lavoro  da
tempo pieno a tempo parziale.