Art. 7.
                      Disapplicazione di norme
 
  1.   Con  l'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  del  presente
regolamento non trovano piu' applicazione le seguenti norme:
   a) articolo 1, comma 3, primo periodo della  legge  provinciale  7
dicembre 1983, n. 49;
   b) articolo 1, comma 5 della legge provinciale 7 dicembre 1983, n.
49;
   c)  articolo  2,  commi  2  e 3 della legge provinciale 11 ottobre
1982, n. 30.
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di
osservarlo e di farlo osservare.
   Bolzano, 9 ottobre 1996
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1996
Registro 7, foglio 168 - Marinaro