Art. 7. Disapplicazione di norme 1. Con l'entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento non trovano piu' applicazione le seguenti norme: a) articolo 1, comma 3, primo periodo della legge provinciale 7 dicembre 1983, n. 49; b) articolo 1, comma 5 della legge provinciale 7 dicembre 1983, n. 49; c) articolo 2, commi 2 e 3 della legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 9 ottobre 1996 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1996 Registro 7, foglio 168 - Marinaro