(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta
                     n. 55 del 4 dicembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  Nel  quadro degli interventi in materia di edilizia scolastica,
la Giunta  regionale  e'  autorizzata  ad  adottare  i  provvedimenti
necessari  all'individuazione  dell'opera  a  carattere straordinario
relativa   alla   ristrutturazione   dell'immobile,   di   proprieta'
regionale,  denominato  ex  Cotonificio Brambilla, sito nel comune di
Verre's, da destinare a polo scolastico.
  2. La Giunta  regionale  e'  altresi'  autorizzata  ad  adottare  i
provvedimenti    necessari    all'individuazione    dei   lavori   di
completamento, adeguamento o messa a norma di opere  riguardanti  gli
edifici  adibiti  ad uso scolastico, di cui all'allegato A alla legge
regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazione di  beni  immobili  di
proprieta'  regionale  a  favore dei Comuni), la cui proprieta' e' in
corso di trasferimento dalla Regione ai Comuni.
  3. Nell'ambito della  programmazione  delle  opere  edilizie  della
Regione, la Giunta regionale puo' individuare ulteriori interventi di
costruzione, adeguamento e ristrutturazione di edifici adibiti ad uso
scolastico  di  proprieta'  degli  enti  locali,  qualora particolari
ragioni di necessita' ed urgenza, relative all'andamento  demografico
ed al recepimento delle mutate esigenze didattiche, lo richiedano.
  4. L'adozione dei provvedimenti amministrativi per la realizzazione
degli  interventi  di  cui ai commi 1, 2 e 3 e' affidata al dirigente
competente, ai sensi dell'art. 5  dela  legge  regionale  23  ottobre
1995,   n.   45   (Riforma  dell'organizzazione  dell'Amministrazione
regionale della  Valle  d'Aosta  e  revisione  della  disciplina  del
personale).
  5. Gli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di cui al
comma  3  rientrano  nei  trasferimenti  settoriali  con  vincolo  di
destinazione di  cui  al  titolo  quinto  della  legge  regionale  20
novembre  1995,  n.  48  (Interventi  regionali in materia di finanza
locale).
  6. Gli  interventi  di  cui  alla  presente  legge  possono  essere
realizzati  anche  per  il  tramite  dell'ente  richiedente, mediante
trasferimento delle quote  di  finanziamento,  secondo  modalita'  da
definire in sede di approvazione dei singoli interventi.