(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 55 del 4 dicembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Nel quadro degli interventi in materia di edilizia scolastica, la Giunta regionale e' autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari all'individuazione dell'opera a carattere straordinario relativa alla ristrutturazione dell'immobile, di proprieta' regionale, denominato ex Cotonificio Brambilla, sito nel comune di Verre's, da destinare a polo scolastico. 2. La Giunta regionale e' altresi' autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari all'individuazione dei lavori di completamento, adeguamento o messa a norma di opere riguardanti gli edifici adibiti ad uso scolastico, di cui all'allegato A alla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazione di beni immobili di proprieta' regionale a favore dei Comuni), la cui proprieta' e' in corso di trasferimento dalla Regione ai Comuni. 3. Nell'ambito della programmazione delle opere edilizie della Regione, la Giunta regionale puo' individuare ulteriori interventi di costruzione, adeguamento e ristrutturazione di edifici adibiti ad uso scolastico di proprieta' degli enti locali, qualora particolari ragioni di necessita' ed urgenza, relative all'andamento demografico ed al recepimento delle mutate esigenze didattiche, lo richiedano. 4. L'adozione dei provvedimenti amministrativi per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 e' affidata al dirigente competente, ai sensi dell'art. 5 dela legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale). 5. Gli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3 rientrano nei trasferimenti settoriali con vincolo di destinazione di cui al titolo quinto della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale). 6. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere realizzati anche per il tramite dell'ente richiedente, mediante trasferimento delle quote di finanziamento, secondo modalita' da definire in sede di approvazione dei singoli interventi.