Art. 2.
                      Disposizioni finanziarie
 
  1.  Le  spese  complessive  per  la  realizzazione degli interventi
autorizzati all'art. 1 sono previste, per il  quinquennio  1996/2000,
in L. 100.000.000.000, di cui:
   a) L. 65.000.000.000 per l'intervento di cui al comma 1;
   b)  L.  35.000.000.000  per  gli interventi di cui ai commi 2 e 3,
cosi' ripartite:
   1) L. 17.000.000.000 anno 1996;
   2) L. 15.000.000.000 anno 1997;
   3) L. 20.000.000.000 anno 1998;
   4) indicativamente L. 24.000.000.000 anno 1999;
   5) indicativamente L. 24.000.000.000 anno 2000.
  2. L'onere di cui al comma 1 gravera' sul capitolo 56300 (Spese per
la costruzione, sistemazione e adattamento di edifici per la pubblica
istruzione)  e sul capitolo di nuova istituzione 54220 (Interventi di
adeguamento, costruzione e ristrutturazione di edifici adibiti ad uso
scolastico  di  proprieta'  degli  enti  locali)  del   bilancio   di
previsione della Regione per l'anno 1996 e successivi.
  3.  Alla  copertura  degli  oneri di cui al comma 1 per il triennio
1997/1998 si  provvede  mediante  riduzione  di  pari  importo  dello
stanziamento  iscritto  al  capitolo  69020  (Fondo  globale  per  il
finanziamento  di  spese  di  investimento)  dei  bilanci  annuale  e
pluriennale  della  Regione  per  gli  anni 1996/1998, a valere sugli
appositi accantonamenti previsti negli allegati 1 dei bilanci  stessi
(Piano di intervento straordinario per l'edilizia scolastica - D.5.).
  4.  A  decorrere  dal 1999, gli oneri potranno essere rideterminati
con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale  27
dicembre  1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilita'
generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) e iscritti  con  legge
di approvazione dei corrispondenti bilanci.