Art. 2. Disposizioni finanziarie 1. Le spese complessive per la realizzazione degli interventi autorizzati all'art. 1 sono previste, per il quinquennio 1996/2000, in L. 100.000.000.000, di cui: a) L. 65.000.000.000 per l'intervento di cui al comma 1; b) L. 35.000.000.000 per gli interventi di cui ai commi 2 e 3, cosi' ripartite: 1) L. 17.000.000.000 anno 1996; 2) L. 15.000.000.000 anno 1997; 3) L. 20.000.000.000 anno 1998; 4) indicativamente L. 24.000.000.000 anno 1999; 5) indicativamente L. 24.000.000.000 anno 2000. 2. L'onere di cui al comma 1 gravera' sul capitolo 56300 (Spese per la costruzione, sistemazione e adattamento di edifici per la pubblica istruzione) e sul capitolo di nuova istituzione 54220 (Interventi di adeguamento, costruzione e ristrutturazione di edifici adibiti ad uso scolastico di proprieta' degli enti locali) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 e successivi. 3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 per il triennio 1997/1998 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) dei bilanci annuale e pluriennale della Regione per gli anni 1996/1998, a valere sugli appositi accantonamenti previsti negli allegati 1 dei bilanci stessi (Piano di intervento straordinario per l'edilizia scolastica - D.5.). 4. A decorrere dal 1999, gli oneri potranno essere rideterminati con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) e iscritti con legge di approvazione dei corrispondenti bilanci.