Art. 2. 1. In occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali previste all'art. 1 i termini "scheda", "urna" e "liste sezionali" contenuti nella legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale) devono intendersi rispettivamente come "scheda virtuale", "urna elettronica" e "liste elettroniche".