Art. 2.
 
  1.  In  occasione  dello svolgimento delle consultazioni elettorali
previste all'art. 1 i termini "scheda", "urna"  e  "liste  sezionali"
contenuti  nella  legge  regionale  9  febbraio  1995, n. 4 (Elezione
diretta del sindaco, del  vice  sindaco  e  del  consiglio  comunale)
devono  intendersi  rispettivamente  come  "scheda  virtuale",  "urna
elettronica" e "liste elettroniche".