Art. 3.
 
  1. Per lo svolgimento delle  consultazioni  elettorali  contemplate
all'art.   1,  le  procedure  previste  dalla  legge  regionale  4/95
subiscono i seguenti adattamenti:
   a) Art. 22 (Certificati elettorali), commi 2 e 7:
  2.  Il  certificato,  costituito  da  una  carta   intelligente   a
microprocessore,  indica la sezione alla quale l'elettore appartiene,
il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.
  7. Quando un certificato vada perduto o sia  divenuto  inservibile,
l'elettore   ha   diritto,  presentandosi  personalmente  nel  giorno
antecedente o nel giorno stesso della elezione e  contro  annotazione
in  altro  apposito  registro,  di  ottenere  dal  sindaco  un  altro
certificato, stampato su carta rosa, con scritte  di  diverso  colore
per  maschi  e  femmine  e  sul  quale  deve  dichiararsi  che  e' un
duplicato.
   b) Art. 23 (Ufficio elettorale di sezione), comma 1:
  1. In ciascuna sezione e' costituito un ufficio elettorale composto
di  un  presidente,  di  due  scrutatori,  di  cui  uno, a scelta del
presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.
   c) Art. 38 (Sala della votazione), comma 4:
  4. Il tavolo dell'ufficio deve  essere  collocato  in  modo  che  i
rappresentanti  di lista possano girarvi attorno, allorche' sia stata
chiusa la votazione.   Le urne elettroniche  fanno  parte  integrante
dell'apparecchiatura.
   d) Art. 39 (Accesso alla sala della votazione), comma 1:
  1.  Sono ammessi nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che
presentino il certificato di iscrizione alla  rispettiva  sezione  di
cui  all'art.  22  e  il  personale  tecnico  esperto  nell'uso delle
apparecchiature da utilizzare.
   e) Art. 47 (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio), commi
2 e 3:
  2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del  seggio,  dopo
aver  proceduto  ad  effettuare  le operazioni previste dall'art. 51,
procede immediatamente alle operazioni per lo spoglio dei voti.
  3. Le disposizioni di cui  al  comma  2  si  applicano  anche  alle
operazioni per lo spoglio dei voti per il ballottaggio.
   f) Art. 48 (Operazioni preliminari del seggio), commi 1, 5 e 8:
  1.  Successivamente  alla  costituzione dell'ufficio elettorale, ai
sensi dell'art. 28, il presidente, dopo aver effettuato  sulla  lista
sezionale  le  eventuali  annotazioni previste dall'art. 42, comma 3,
lett. a), e dall'art. 45, comma 3, lett. a), procede all'accensione e
all'inserimento dei supporti magnetici del sistema elettronico.
  5. Quindi il presidente, constatata l'integrita'  del  sigillo  che
chiude  il  plico  contenente  il  bollo  della sezione, lo apre e fa
attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo stesso.
  8. Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle  ore
sette del giorno seguente e, dopo aver provveduto a chiudere il plico
contenente  tutte  le  carte,  i  verbali ed il timbro della sezione,
scioglie l'adunanza.
   g) Art. 50 (Operazioni di votazione), commi 1, 2 e 3:
  1. Riconosciuta l'identita'  personale  dell'elettore  mediante  la
carta  intelligente,  il presidente invita l'elettore a recarsi nella
cabina.
  2. L'elettore si reca nella  cabina  dove  l'espressione  del  voto
avviene  con  l'apposito  indicatore  sulla  scheda virtuale; qualora
l'elettore si avveda di aver  erroneamente  espresso  il  voto,  puo'
chiedere  al presidente di ripetere l'operazione di voto; in tal caso
il  presidente  annulla  dal  suo   terminale   l'ultima   operazione
effettuata e riabilita l'apparecchiatura alla votazione.
  3. L'attestazione dell'avvenuto esercizio del diritto di voto viene
registrata automaticamente dall'apparecchiatura elettronica.
   h)  Art.  51 (Accertamento del numero dei votanti), comma 1, lett.
c):
   c) accerta il numero dei votanti che viene fornito automaticamente
dall'apparecchiatura elettronica mediante la stampa  di  un  supporto
cartaceo.  Le  liste,  prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono
essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due  scrutatori
e  chiuse  in  piego  sigillato,  con facolta' per qualunque elettore
presente di apporre la propria firma  sulla  busta.  Il  piego  viene
immediatamente  rimesso  alla  Pretura  di  Aosta,  che  ne  rilascia
ricevuta.
   i)  Art. 53 (Modalita' di elezione del sindaco, del vice sindaco e
del consiglio comunale nei  comuni  con  popolazione  sino  a  15.000
abitanti), commi 2 e 3:
  2.  Nella scheda virtuale sono indicati, a fianco del contrassegno,
il cognome ed il nome del candidato alla  carica  di  sindaco  ed  il
cognome  e  il nome del candidato alla carica di vice sindaco scritti
entro un apposito rettangolo; sono inoltre indicati il cognome ed  il
nome  di tutti i candidati alla carica di consigliere comunale, fra i
quali l'elettore puo' scegliere due nominativi.
  3. L'elettore puo' votare per un candidato alla carica di sindaco e
per un candidato alla carica  di  vice  sindaco  ad  esso  collegato,
segnando  con l'apposito indicatore un punto qualsiasi del rettangolo
della scheda virtuale contenente i nominativi stessi; l'elettore puo'
altresi' esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica
di consigliere comunale compresi nella lista collegata  ai  candidati
alle  cariche  di  sindaco  e di vice sindaco prescelti, puntando con
l'apposito indicatore i nominativi indicati sulla scheda; altri segni
o indicazioni sono inibiti dall'apparecchiatura elettronica.
   l) Art. 54 (Voti di preferenza nei comuni con popolazione  sino  a
15.000 abitanti), comma 3:
  3.  Il  voto  di  preferenza  si  esprime  puntando  con l'apposito
indicatore i nominativi dei  due  candidati  prescelti.  In  caso  di
identita'  di  cognome  e  nome  tra  candidati  la  scheda  virtuale
presentera' anche la data di nascita dei candidati omonimi.
   m) Art. 62 (Spoglio dei voti), commi 1 e 2:
  1.  Immediatamente  dopo  aver  effettuato  le  operazioni  di  cui
all'art.    51,  comma  1,  lett.  c),  il presidente da' inizio alle
operazioni di spoglio elettronico dei voti.
  2. Le operazioni  di  spoglio  saranno  effettuate  automaticamente
dall'apparecchiatura   elettronica,   attivata  dal  presidente;  del
compimento e del  risultato  delle  operazioni  medesime  deve  farsi
menzione nel verbale.
   n)  Art. 64 (Proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti), commi 1 e 5:
  1. Al termine delle operazioni di spoglio elettronico il presidente
estrae  dall'apparecchiatura  elettronica   il   supporto   magnetico
contenente   tutti  i  dati  relativi  alla  votazione,  dichiara  il
risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se  il  comune
ha  un'unica  sezione  elettorale,  procede  alla proclamazione degli
eletti, salve le definitive  decisioni  del  Consiglio  comunale,  ai
sensi dell'art. 71.
  5.  Insieme  con  l'esemplare  del verbale, con tutti gli allegati,
deve  essere  inviato  alla  Presidenza  della  Giunta  regionale  il
supporto  magnetico  contenente tutti i dati relativi alla votazione;
se il comune ha piu' di una sezione il supporto magnetico e'  inviato
al  presidente  della  prima  sezione,  che provvedera' al successivo
inoltro al Presidente della  Giunta  regionale,  dopo  il  compimento
delle operazioni previste dall'art. 65.
   o) Art. 65 (Adunanza dei presidenti delle sezioni), commi 1 e 4:
  1. Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune
ha  piu'  sezioni,  terminate  le operazioni di scrutinio di tutte le
sezioni del comune riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne
fa le veci e, insieme ad essi, riassume i  risultati  degli  scrutini
delle varie sezioni, senza poterne modificare il risultato, pronuncia
sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e
procede   alla   proclamazione  degli  eletti,  salve  le  definitive
decisioni del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 71.
  4. Tutte le operazioni relative all'adunanza delle  sezioni  devono
essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio.