Art. 4. 1. In occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali previste all'art. 1 non trovano applicazione le seguenti disposizioni della legge regionale 4/95: a) Art. 31 (Bolli delle sezioni e urne), comma 1, relativamente all'uso delle urne e delle cassette utilizzate per le elezioni della Camera dei Deputati; b) Art. 46 (Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio), comma 7, relativamente alla restituzione delle schede; c) Art. 48 (Operazioni preliminari del seggio), commi 2, 3, 4, e 6 e comma 8, relativamente all'operazione di sigillo delle urne e delle scatole contenenti le schede; d) Art. 50 (Operazioni di votazione), commi 4, 5 e 6; e) Art. 51 (Accertamento del numero dei votanti), comma 1, lett. b), d) e f) e commi 2 e 3; f) Art. 52 (Verbalizzazione degli incidenti e dei reclami), comma 1, relativamente alla nullita' dei voti e comma 2, relativamente all'attribuzione dei voti contestati; g) Art. 54 (Voti di preferenza nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti), commi 4, 5, 6, 7, 9 e 10; h) Art. 62 (Spoglio dei voti), commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; i) Art. 63 (Nullita' del voto - Schede bianche).