Art. 4.
 
  1.  In  occasione  dello svolgimento delle consultazioni elettorali
previste all'art. 1 non trovano applicazione le seguenti disposizioni
della legge regionale 4/95:
   a) Art. 31 (Bolli delle sezioni e urne),  comma  1,  relativamente
all'uso  delle urne e delle cassette utilizzate per le elezioni della
Camera dei Deputati;
   b) Art. 46 (Mantenimento dell'ordine pubblico nel  seggio),  comma
7, relativamente alla restituzione delle schede;
   c) Art. 48 (Operazioni preliminari del seggio), commi 2, 3, 4, e 6
e comma 8, relativamente all'operazione di sigillo delle urne e delle
scatole contenenti le schede;
   d) Art. 50 (Operazioni di votazione), commi 4, 5 e 6;
   e)  Art.  51 (Accertamento del numero dei votanti), comma 1, lett.
b), d) e f) e commi 2 e 3;
   f) Art. 52 (Verbalizzazione degli incidenti e dei reclami),  comma
1,  relativamente  alla  nullita'  dei  voti e comma 2, relativamente
all'attribuzione dei voti contestati;
   g) Art. 54 (Voti di preferenza nei comuni con popolazione  sino  a
15.000 abitanti), commi 4, 5, 6, 7, 9 e 10;
   h) Art. 62 (Spoglio dei voti), commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;
   i) Art. 63 (Nullita' del voto - Schede bianche).