Art. 7.
 
  1.   Il   Presidente   della  Giunta  regionale  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, agli  ulteriori  adattamenti  tecnici
delle   procedure,  previste  dalla  legge  regionale  4/95,  che  si
renderanno  necessari   nel   corso   della   predisposizione   della
sperimentazione.