Art. 8. 1. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 574 milioni, e' interamente coperto dal finanziamento statale disposto per il progetto "Carta del cittadino - voto elettronico", presentato dalla Regione Valle d'Aosta e dal Ministero dell'interno ed approvato con decreto interministeriale del 27 luglio 1995, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303 (Regolamento per la disciplina dei progetti finalizzati al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti pilota finalizzati al recupero della produttivita'). 2. Alle variazioni di bilancio eventualmente necessarie all'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale con proprio atto.