Art. 8.
 
  1.  L'onere  derivante  dalla  presente legge, valutato in lire 574
milioni, e' interamente coperto dal  finanziamento  statale  disposto
per  il progetto "Carta del cittadino - voto elettronico", presentato
dalla Regione Valle d'Aosta e dal Ministero dell'interno ed approvato
con decreto interministeriale del 27 luglio 1995, ai sensi  dell'art.
7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n.  303
(Regolamento   per   la   disciplina   dei  progetti  finalizzati  al
miglioramento  dei  servizi,  dei  progetti  sperimentali   di   tipo
strumentale  e  per  obiettivo,  e dei progetti pilota finalizzati al
recupero della produttivita').
  2.   Alle   variazioni   di   bilancio   eventualmente   necessarie
all'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale
con proprio atto.