(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta
                     n. 55 del 4 dicembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Sostituzione dell'art. 4
 
  1.   L'art.   4  della  legge  regionale  13  maggio  1993,  n.  32
(Concessione di contributi per  la  realizzazione  di  iniziative  di
interesse socio-sanitario) e' sostituito dal seguente:
  "Art.  4  (Istruttoria  e  concessione  di  contributi).  -  1.  Il
responsabile del procedimento per la concessione  dei  contributi  di
cui  all'art.    1  e' il funzionario di qualifica unica dirigenziale
dell'Assessorato della sanita' ed assistenza sociale identificato, ai
sensi dell'art.  3, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 23
ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione
regionale della  Valle  d'Aosta  e  revisione  della  disciplina  del
personale), con deliberazione della Giunta regionale.
  2. Il responsabile del procedimento istruisce la pratica e provvede
a  trasmetterla,  nei  trenta  giorni  successivi  al ricevimento, al
dirigente della struttura competente in materia di sanita', il quale,
entro sessanta giorni dalla presentazione  dell'istanza,  esprime  il
proprio  motivato parere sull'ammissibilita' a contributo delle spese
previste fissando la spesa ritenuta  ammissibile.  Nell'esprimere  il
proprio parere, il dirigente della struttura competente in materia di
sanita'  deve tener conto delle indicazioni del piano socio-sanitario
regionale e della programmazione socio-sanitaria regionale.
  3.  Ove  il  parere   di   cui   al   comma   2   sia   nel   senso
dell'ammissibilita'   del   contributo,   questo   e'   concesso  con
deliberazione della  Giunta  regionale  da  adottarsi  entro  novanta
giorni  dalla  presentazione  dell'istanza,  con l'avvertenza che, ai
sensi dell'art. 3, l'importo del contributo puo' superare il sessanta
per cento della spesa ritenuta ammissibile".