Art. 3. Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali 1. E' istituita presso la Presidenza della Giunta Regionale della Campania la Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali, di seguito denominata Conferenza, con compiti di studio, promozione, informazione e consultazione sulle problematiche connesse alle scelte di programmazione, al piano di sviluppo, ai piani di riparto, al bilancio annuale e triennale, alle funzioni proprie o delegabili agli Enti locali dalle leggi regionali e statali. 2. Alla Conferenza, in particolare, sono affidate le seguenti attribuzioni: a) il raccordo nei rapporti tra Regione ed Enti locali; b) pareri preventivi sui piani di riparto annuali e pluriennali e sul piano di sviluppo; c) proposizione di accordi tra soggetti pubblici e privati, quali accordi e contratti di programma e patti territoriali, concernenti comunque lo sviluppo economico della Regione Campania. Copia degli accordi va trasmessa per conoscenza al Consiglio Regionale; d) pareri sulle materie di competenza regionale, comunque a carattere istituzionale, attinenti le prerogative delle autonomie locali; e) studi e pareri su ogni altro problema connesso con gli scopi indicati nella presente legge, riguardanti iniziative coinvolgenti piu' Comuni o Province da tenersi in ambito regionale.