Art. 3.
          Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali
 
  1. E' istituita presso la Presidenza della Giunta  Regionale  della
Campania  la  Conferenza  Permanente  Regione  - Autonomie locali, di
seguito denominata Conferenza, con  compiti  di  studio,  promozione,
informazione e consultazione sulle problematiche connesse alle scelte
di  programmazione,  al  piano  di  sviluppo, ai piani di riparto, al
bilancio annuale e triennale, alle funzioni proprie o delegabili agli
Enti locali dalle leggi regionali e statali.
  2. Alla Conferenza,  in  particolare,  sono  affidate  le  seguenti
attribuzioni:
   a) il raccordo nei rapporti tra Regione ed Enti locali;
   b)  pareri preventivi sui piani di riparto annuali e pluriennali e
sul piano di sviluppo;
   c) proposizione di accordi tra soggetti pubblici e privati,  quali
accordi  e  contratti  di programma e patti territoriali, concernenti
comunque lo sviluppo economico della Regione  Campania.  Copia  degli
accordi va trasmessa per conoscenza al Consiglio Regionale;
   d)  pareri  sulle  materie  di  competenza  regionale,  comunque a
carattere istituzionale, attinenti  le  prerogative  delle  autonomie
locali;
   e)  studi  e  pareri su ogni altro problema connesso con gli scopi
indicati nella presente legge,  riguardanti  iniziative  coinvolgenti
piu' Comuni o Province da tenersi in ambito regionale.