Art. 4.
                               Termini
 
  1. La Giunta Regionale invia alla Conferenza le proposte ed i piani
di  cui  al  punto b) dell'articolo 3, comma 2, della presente legge,
entro 10 giorni dalla loro approvazione in Giunta Regionale.
  2. La Conferenza si esprime entro 15  giorni  dalla  ricezione  dei
provvedimenti  sopra  indicati.  Decorso inutilmente detto termine il
parere si intende espresso positivamente.