Art. 4. Termini 1. La Giunta Regionale invia alla Conferenza le proposte ed i piani di cui al punto b) dell'articolo 3, comma 2, della presente legge, entro 10 giorni dalla loro approvazione in Giunta Regionale. 2. La Conferenza si esprime entro 15 giorni dalla ricezione dei provvedimenti sopra indicati. Decorso inutilmente detto termine il parere si intende espresso positivamente.