Art. 2. Funzioni dell'APT 1. L'APT svolge la sua attivita' esercitando funzioni tecniche, esecutive e gestionali, al fine di attuare, sulla base di indirizzi regionali, programmi di promozione relativi ai vari segmenti turistici e all'immagine turistica della regione. 2. L'APT fornisce altresi' alla Regione il supporto tecnico-operativo, in particolare per lo svolgimento di attivita' riguardanti la promozione e lo sviluppo della commercializzazione, nonche' attivita' di analisi e di ricerca del settore e di coordinamento a livello regionale di un sistema a rete degli uffici di informazione e di accoglienza turistica. 3. L'APT, per il perseguimento degli scopi istituzionali, previa specifica autorizzazione del Consiglio regionale, puo' acquisire partecipazioni e costituire societa' che abbiano come oggetto attivita' pertinenti o di supporto alla promozione turistica. 4. L'APT puo' realizzare, tramite apposite convenzioni, progetti promozionali affidati dagli enti locali, da enti pubblici e da operatori privati.