Art. 2.
                          Funzioni dell'APT
 
  1.  L'APT  svolge  la  sua attivita' esercitando funzioni tecniche,
esecutive e gestionali, al fine di attuare, sulla base  di  indirizzi
regionali,   programmi   di  promozione  relativi  ai  vari  segmenti
turistici e all'immagine turistica della regione.
  2.   L'APT   fornisce   altresi'   alla   Regione    il    supporto
tecnico-operativo,  in  particolare  per  lo svolgimento di attivita'
riguardanti la promozione e lo  sviluppo  della  commercializzazione,
nonche'   attivita'  di  analisi  e  di  ricerca  del  settore  e  di
coordinamento a livello regionale di un sistema a rete  degli  uffici
di informazione e di accoglienza turistica.
  3.  L'APT,  per  il perseguimento degli scopi istituzionali, previa
specifica autorizzazione  del  Consiglio  regionale,  puo'  acquisire
partecipazioni   e  costituire  societa'  che  abbiano  come  oggetto
attivita' pertinenti o di supporto alla promozione turistica.
  4. L'APT puo' realizzare, tramite  apposite  convenzioni,  progetti
promozionali  affidati  dagli  enti  locali,  da  enti  pubblici e da
operatori privati.