Art. 3.
                           Organi dell'APT
 
  1. Gli organi dell'APT sono: l'Amministratore unico e  il  Collegio
dei revisori.
  2.  L'Amministratore  e' nominato dalla Giunta regionale, rimane in
carica per  tre  anni  ed  e'  scelto  tra  persone  in  possesso  di
comprovate  competenze  nella direzione di organizzazioni complesse e
di  specifica  esperienza  in  materia  di  gestione  operativa   per
obiettivi  e  progetti.    Il compenso e' stabilito con riferimento a
parametri  desumibili  dal  libero  mercato  per  quanto  attiene  ai
compensi degli amministratori di imprese private.
  3.  L'Amministratore  ha la legale rappresentanza dell'ente, adotta
lostatuto,  il  regolamento,  la  dotazione  organica,  i   programmi
generali  di  attivita',  il  bilancio  di  previsione  e il bilancio
consuntivo  e  le  altre  deliberazioni,  esercita  tutti  i   poteri
gestionali  dell'Azienda  ed e' responsabile delle attivita' svolte e
dei risultati delle attivita' dell'Azienda.
  4. L'attivita' dell'Amministratore  e'  soggetta  alla  valutazione
della Giunta regionale. L'eventuale valutazione negativa determina la
revoca dell'incarico.
  5.  Il  Collegio  dei revisori, composto da tre membri iscritti nel
Registro dei revisori contabili, e' nominato dalla Giunta regionale e
dura in carica tre anni.