Art. 3. Organi dell'APT 1. Gli organi dell'APT sono: l'Amministratore unico e il Collegio dei revisori. 2. L'Amministratore e' nominato dalla Giunta regionale, rimane in carica per tre anni ed e' scelto tra persone in possesso di comprovate competenze nella direzione di organizzazioni complesse e di specifica esperienza in materia di gestione operativa per obiettivi e progetti. Il compenso e' stabilito con riferimento a parametri desumibili dal libero mercato per quanto attiene ai compensi degli amministratori di imprese private. 3. L'Amministratore ha la legale rappresentanza dell'ente, adotta lostatuto, il regolamento, la dotazione organica, i programmi generali di attivita', il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo e le altre deliberazioni, esercita tutti i poteri gestionali dell'Azienda ed e' responsabile delle attivita' svolte e dei risultati delle attivita' dell'Azienda. 4. L'attivita' dell'Amministratore e' soggetta alla valutazione della Giunta regionale. L'eventuale valutazione negativa determina la revoca dell'incarico. 5. Il Collegio dei revisori, composto da tre membri iscritti nel Registro dei revisori contabili, e' nominato dalla Giunta regionale e dura in carica tre anni.