Art. 4. Vigilanza sulla regolarita' amministrativa e contabile 1. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarita' amministrativa e contabile, mediante verifiche annuali e infrannuali, nonche' sulla gestione finanziaria e patrimoniale e predispone semestralmente una relazione sull'andamento della gestione da inviare alla Regione e all'Amministratore. 2. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, all'esame e al controllo degli atti dell'Azienda, previa comunicazione al Presidente del Collegio. Delle verifiche effettuate e' fatta menzione nei verbali del Collegio. 3. Al Collegio dei revisori sono trasmesse tutte le deliberazioni dell'Amministratore. Il Collegio puo' chiedere notizie all'Amministratore sull'andamento della gestione o su specifici atti.