Art. 4.
       Vigilanza sulla regolarita' amministrativa e contabile
 
  1. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarita'
amministrativa e contabile, mediante verifiche annuali e infrannuali,
nonche'  sulla  gestione  finanziaria  e  patrimoniale  e  predispone
semestralmente una relazione sull'andamento della gestione da inviare
alla Regione e all'Amministratore.
  2.  I  revisori  possono  in  qualsiasi  momento  procedere,  anche
individualmente, all'esame e al controllo  degli  atti  dell'Azienda,
previa  comunicazione  al  Presidente  del  Collegio. Delle verifiche
effettuate e' fatta menzione nei verbali del Collegio.
  3. Al Collegio dei revisori sono trasmesse tutte  le  deliberazioni
dell'Amministratore.    Il    Collegio    puo'    chiedere    notizie
all'Amministratore sull'andamento della gestione o su specifici atti.