Art. 5. Controlli 1. Le deliberazioni concernenti lo statuto, il regolamento, la dotazione organica e le sue variazioni comportanti modifiche nella consistenza delle qualifiche, i programmi generali di attivita', il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale. 2. Le variazioni ai programmi generali e al bilancio di previsione sono comunicate alla Giunta regionale che, entro trenta giorni, puo' annullare i relativi atti. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni gli atti si intendono approvati. Il termine e' interrotto se la Giunta chiede chiarimenti.