Art. 5.
                              Controlli
 
  1. Le deliberazioni concernenti  lo  statuto,  il  regolamento,  la
dotazione  organica  e  le sue variazioni comportanti modifiche nella
consistenza delle qualifiche, i programmi generali di  attivita',  il
bilancio  di  previsione  ed  il  bilancio consuntivo sono sottoposte
all'approvazione della Giunta regionale.
  2.  Le variazioni ai programmi generali e al bilancio di previsione
sono comunicate alla Giunta regionale che, entro trenta giorni,  puo'
annullare  i  relativi atti. Decorso inutilmente il termine di trenta
giorni gli atti si intendono approvati. Il termine e'  interrotto  se
la Giunta chiede chiarimenti.