Art. 6.
             Dotazione organica e gestione del personale
 
  1. L'APT dispone di personale proprio, al quale si applica lo stato
giuridico e il trattamento economico del personale regionale.
  2.  L'Amministratore  definisce  la dotazione organica dell'APT, la
quale viene approvata dalla Giunta regionale ai  sensi  del  comma  1
dell'art. 5.
  3.  Nell'ambito  dei  finanziamenti per il funzionamento dell'APT e
per lo svolgimento delle attivita' indicate  all'art.  2,  la  Giunta
definisce,  con  cadenza  biennale, il limite massimo di spesa per il
personale.
  4. All'interno del limite di cui al  comma  3,  l'APT  gestisce  la
propria  dotazione  organica  e  attiva  rapporti  di  lavoro a tempo
determinato e incarichi professionali di cui al comma 6  dell'art.  7
del  D.Lgs  3  febbraio  1993,  n.  29  e  successive  modificazioni,
necessari   all'espletamento   di   attivita'    non    riconducibili
completamente  a  singoli progetti finanziati ai sensi della lett. c)
del comma 1 dell'art. 7.
  5. L'APT gestisce il proprio personale nell'ambito  dei  limiti  di
spesa  fissati  dalla  Giunta regionale, secondo quanto stabilito dai
commi 3 e 4.
  6. L'APT assume il proprio personale adottando le  modalita'  e  le
procedure previste per il personale regionale.