Art. 7. Entrate dell 'APT 1. L'APT provvede alle spese di funzionamento e di attivita' con le risorse derivanti dalle seguenti entrate: a) redditi e proventi patrimoniali e di gestione; b) finanziamenti, contributi e rimborsi da parte della Regione in funzione di compiti istituzionali previsti dal comma 1 dell'art. 2; c) corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi da parte degli enti locali, di enti pubblici e di privati committenti, connessi all'esercizio di incarichi affidati all'APT. 2. La Regione e' autorizzata a mettere a disposizione dell'APT un fondo annuale di dotazione, nei limiti della disponibilita' del bilancio regionale per la copertura delle spese di carattere generale relative al funzionamento dell'Azienda e delle spese per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2, nonche' per l'espletamento di altri incarichi di carattere generale assegnati dalla Regione, relativi ad attivita' non riconducibili compiutamente a singoli progetti.