Art. 7.
                          Entrate dell 'APT
 
  1. L'APT provvede alle spese di funzionamento e di attivita' con le
risorse derivanti dalle seguenti entrate:
   a) redditi e proventi patrimoniali e di gestione;
   b)  finanziamenti, contributi e rimborsi da parte della Regione in
funzione di compiti istituzionali previsti dal comma 1 dell'art.  2;
   c) corrispettivi, finanziamenti, contributi e  rimborsi  da  parte
degli  enti  locali,  di  enti  pubblici  e  di  privati committenti,
connessi all'esercizio di incarichi affidati all'APT.
  2. La Regione e' autorizzata a mettere a disposizione  dell'APT  un
fondo  annuale  di  dotazione,  nei  limiti  della disponibilita' del
bilancio regionale per la copertura delle spese di carattere generale
relative  al  funzionamento  dell'Azienda  e  delle  spese   per   lo
svolgimento  delle  attivita'  di  cui  ai  commi  2 e 3 dell'art. 2,
nonche' per l'espletamento di altri incarichi di  carattere  generale
assegnati  dalla  Regione,  relativi  ad  attivita' non riconducibili
compiutamente a singoli progetti.