Art. 8.
                 Conferenza regionale per il turismo
 
  1.  La Regione, al fine di attuare un efficace sistema di relazioni
con le Province, le altre autonomie locali e  con  le  rappresentanze
economiche,  istituisce la Conferenza regionale per il turismo (CRT),
con le seguenti competenze:
   a) esprimere indirizzi, orientamenti e valutazioni sulle politiche
regionali del turismo;
   b) esprimere pareri e formulare proposte sulla promozione e  sullo
sviluppo della commercializzazione turistica;
   c)  esprimere  valutazioni sul risultato delle azioni promozionali
realizzate dall'APT, nonche' sui piani di promozione provinciali;
   d) esprimere valutazioni  sul  bilancio  preventivo  e  consuntivo
dell'APT  e sulle verifiche da essa effettuate in ordine ai risultati
conseguiti dagli interventi finanziari  relativi  alla  promozione  e
alla commercializzazione turistica.
  2. La CRT e' composta:
   a)  dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, che
la presiede;
   b) dal Presidente o  dagli  Assessori  provinciali  competenti  in
materia di turismo;
   c)  da  soggetti,  in numero non superiore a venti, nominati dalla
Giunta regionale, designati dalle rappresentanze di livello regionale
delle forze economico-sociali del settore turistico, con  particolare
riguardo a quelle individuate dall'art. 4 della legge 17 maggio 1983,
n. 217.
  3.  I  soggetti  di cui alla lett. c) del comma 2 sono scelti sulla
base di terne di designazione  proposte  dalle  rappresentanze  delle
forze economico-sociali individuate dalla Giunta regionale. La Giunta
regionale  puo'  integrare  la CRT con uno o piu' esperti su proposta
dell'Assessore regionale competente in materia di turismo.
  4. La CRT puo' essere convocata per il tramite del  suo  Presidente
su  richiesta  della  Commissione consiliare competente in materia di
turismo, per essere sentita sui temi della politica turistica.
  5. La CRT e' costituita con decreto  del  Presidente  della  Giunta
regionale.  Le  funzioni  di segreteria sono svolte da un funzionario
regionale.
  6.  Al  componenti  della  CRT  nominati  fra  i  designati   delle
rappresentanze di livello regionale delle forze economico-sociali del
settore  turistico  e'  corrisposto  un  gettone di presenza per ogni
seduta. La misura del gettone e' calcolata rivalutando per  gli  anni
1986/95 e successivamente annualmente - l'importo previsto dalla L.R.
18  marzo 1985, n. 8, all'indice medio ISTAT relativo alle variazioni
dei prezzi al consumo.   Ai medesimi  soggetti  spettano  altresi'  i
rimborsi previsti dall'art.  2 della stessa legge.
  7. La CRT ha un proprio regolamento interno, approvato dalla Giunta
regionale, che ne regola la durata ed il funzionamento.