Art. 2.
                        Esercizio dei diritti
 
  1.   I   diritti  conseguenti  all'adesione  all'Associazione  sono
esercitati  dal  Presidente  della  Giunta  regionale  o  da  un  suo
delegato.
  2.   Spetta  al  Consiglio  regionale  deliberare  in  ordine  alla
continuazione del vincolo associativo in presenza  di  modifiche  del
vigente statuto dell'Associazione.