Art. 2.
 
  1.  All'onere  di  lire 150 milioni derivante dall'attuazione della
presente legge per l'esercizio finanziario in corso, si provvede  con
parte  delle  disponibilita'  del  capitolo  21257 del bilancio della
Regione per l'esercizio medesimo.
  2. Gli oneri per gli esercizi  successivi,  valutati  in  lire  300
milioni  in  ragione  di  anno, trovano riscontro per gli anni 1997 e
1998 nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.