Art. 10.
 
  1.  Il termine previsto dall'art. 5, comma 1, della legge regionale
12 gennaio 1993, n. 9, gia'  prorogato  con  l'art.  33  della  legge
regionale  8  gennaio  1996,  n.  4, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 1997.