Art. 2. 1. Le istanze di acquisto presentate dagli occupanti senza titolo e aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare entro il termine del 31 ottobre 1997 sono accoglibili con decorrenza dalla stipula del contratto di assegnazione in sanatoria di cui all'art. 5 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1.