Art. 2.
 
  1. Le istanze di acquisto presentate dagli occupanti senza titolo e
aventi   i  requisiti  per  l'assegnazione  di  alloggi  di  edilizia
economica e popolare entro  il  termine  del  31  ottobre  1997  sono
accoglibili   con   decorrenza   dalla   stipula   del  contratto  di
assegnazione in sanatoria di cui all'art. 5 della legge  regionale  5
febbraio 1992, n. 1.