Art. 3.
 
  1. Entro il 31 marzo 1997, i conduttori che dovessero risultare non
in  regola  con  il pagamento dei canoni e che intendessero procedere
all'acquisto dell'alloggio, potranno usufruire di una dilazione al 31
dicembre 1997 per il pagamento dei canoni arretrati  riferiti  ad  un
periodo massimo di cinque anni, senza aggravio di interessi.
  2. I conduttori di cui al comma 1, all'atto del perfezionamento del
contratto di cessione, dovranno esibire le ricevute di versamento per
l'importo corrispondente ai canoni arretrati.