Art. 3. 1. Entro il 31 marzo 1997, i conduttori che dovessero risultare non in regola con il pagamento dei canoni e che intendessero procedere all'acquisto dell'alloggio, potranno usufruire di una dilazione al 31 dicembre 1997 per il pagamento dei canoni arretrati riferiti ad un periodo massimo di cinque anni, senza aggravio di interessi. 2. I conduttori di cui al comma 1, all'atto del perfezionamento del contratto di cessione, dovranno esibire le ricevute di versamento per l'importo corrispondente ai canoni arretrati.