Art. 5. 1. Il termine previsto dall'art. 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, relativo alla utilizzazione da parte degli istituti autonomi per le case popolari dei finanziamenti disposti ai sensi del titolo secondo della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, prorogato dall'art. 25 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997.