Art. 6.
 
  1.   I  comuni  e  gli  istituti  autonomi  per  le  case  popolari
provvedono, entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore
della  presente  legge, ad integrare i dati del censimento effettuato
ai sensi dell'art.  2 della legge regionale 5 febbraio  1992,  n.  1,
censendo  anche  i  soggetti  che,  alla  data del 30 settembre 1996,
avevano in godimento di  fatto  alloggi  di  edilizia  sovvenzionata,
realizzati   o   acquistati   con   finanziamenti   regionali  o  con
assegnazioni  di  fondi  dello  Stato  alla  Regione  o  al   comune,
sempreche'  si  tratti di alloggi per i quali manchi un provvedimento
di assegnazione.