Art. 6. 1. I comuni e gli istituti autonomi per le case popolari provvedono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad integrare i dati del censimento effettuato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, censendo anche i soggetti che, alla data del 30 settembre 1996, avevano in godimento di fatto alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati o acquistati con finanziamenti regionali o con assegnazioni di fondi dello Stato alla Regione o al comune, sempreche' si tratti di alloggi per i quali manchi un provvedimento di assegnazione.