Art. 7. 1. Il termine per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli interventi riferiti al completamento del piano decennale, ancorche' scaduto, e' differito al 31 dicembre 1998.