Art. 7.
 
  1. Il termine per  la  cessione  e  l'assegnazione  di  alloggi  di
edilizia  agevolata-convenzionata,  di cui al secondo comma dell'art.
18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli interventi riferiti  al
completamento del piano decennale, ancorche' scaduto, e' differito al
31 dicembre 1998.