Art. 9.
 
  1.  In  deroga  al  disposto  dell'art. 3, primo comma, della legge
regionale  29  aprile  1985,  n.  21  e   successive   modifiche   ed
integrazioni, per l'anno finanziario 1997 i programmi triennali delle
opere  pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione
del bilancio di previsione, entro il 31 gennaio 1997.
  2. I programmi triennali delle  opere  pubbliche  per  l'anno  1997
possono includere, oltre alle opere munite di progetto preliminare ai
sensi  dell'art.  5,  secondo  comma, della legge regionale 29 aprile
1985, n. 21, come sostituito dall'art. 22 della  legge  regionale  12
gennaio 1993, n. 10, anche opere munite di progetto gia' tecnicamente
approvato  come  progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12  gennaio  1993,
n. 10.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 150 della legge regionale 1
settembre 1993, n.  25,  come  modificato  dall'art.  8  della  legge
regionale 7 giugno 1994, n. 19, sono estese ai programmi regionali di
finanziamento per l'anno 1997.