Art. 9. 1. In deroga al disposto dell'art. 3, primo comma, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno finanziario 1997 i programmi triennali delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 31 gennaio 1997. 2. I programmi triennali delle opere pubbliche per l'anno 1997 possono includere, oltre alle opere munite di progetto preliminare ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, anche opere munite di progetto gia' tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10. 3. Le disposizioni di cui all'art. 150 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, sono estese ai programmi regionali di finanziamento per l'anno 1997.