Art. 2.
 
  1.  L'art.  1  della  legge  regionale  28  marzo  1995,  n. 25, va
autenticamente  interpretato  nel  senso  che  il  contributo   annuo
indicato  al comma 1 dello stesso art. 1 puo' anche essere utilizzato
per il potenziamento tecnologico  delle  strutture  finalizzate  alla
cura delle gravi patologie provocate da lesioni neurologiche.