Art. 2. 1. L'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25, va autenticamente interpretato nel senso che il contributo annuo indicato al comma 1 dello stesso art. 1 puo' anche essere utilizzato per il potenziamento tecnologico delle strutture finalizzate alla cura delle gravi patologie provocate da lesioni neurologiche.