Art. 3. 1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25, le parole "istituenda U.S.L. n. 7 di Ragusa" sono sostituite dalle seguenti: "Azienda ospedaliera di riferimento per l'emergenza di secondo livello Ospedale Civile - OMPA di Ragusa".