Art. 3.
 
  1.  Al  comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n.
25, le parole "istituenda U.S.L. n.  7  di  Ragusa"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "Azienda ospedaliera di riferimento per l'emergenza
di secondo livello Ospedale Civile - OMPA di Ragusa".