Art. 14. Selezione 1. Le prove di selezione consistono in una prova scritta o pratica ed una orale i cui contenuti sono determinati nel relativo bando, con riferimento a quelli previsti per il profilo professionale nel quale avviene l'assunzione, previo accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana. 2. La selezione avviene secondo le modalita' previste per lo svolgimento dei concorsi per esami e disciplinate nel presente regolamento.