Art. 14.
                              Selezione
 
  1.  Le prove di selezione consistono in una prova scritta o pratica
ed una orale i cui contenuti sono determinati nel relativo bando, con
riferimento a quelli previsti per il profilo professionale nel  quale
avviene  l'assunzione,  previo  accertamento  della  conoscenza della
lingua francese e/o italiana.
  2. La selezione  avviene  secondo  le  modalita'  previste  per  lo
svolgimento  dei  concorsi  per  esami  e  disciplinate  nel presente
regolamento.