Art. 16. Programmazione annuale 1. La struttura competente in materia di personale, dopo l'espletamento delle procedure di mobilita' di cui all'art. 15, comma 4, e al titolo III redige, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. a), della legge regionale 45/1995, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma dei concorsi da approvarsi con provvedimento della Giunta regionale. 2. In assenza del provvedimento di cui al comma 1, l'acquisizione di risorse avviene solo con le procedure di cui all'art. 15, comma 5, lett. a) e c). 3. Per inderogabili e imprevedibili esigenze di servizio la Giunta regionale puo' autorizzare in via straordinaria l'indizione di bandi di concorso non previsti nel programma dei concorsi di cui al comma 1.