Art. 16.
                       Programmazione annuale
 
  1.   La   struttura   competente  in  materia  di  personale,  dopo
l'espletamento delle procedure di mobilita' di cui all'art. 15, comma
4, e al titolo III redige, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett.  a),
della  legge regionale 45/1995, entro il 30 novembre di ogni anno, il
programma dei concorsi da approvarsi con provvedimento  della  Giunta
regionale.
  2.  In  assenza del provvedimento di cui al comma 1, l'acquisizione
di risorse avviene solo con le procedure di cui all'art. 15, comma 5,
lett. a) e c).
  3. Per inderogabili e imprevedibili esigenze di servizio la  Giunta
regionale  puo' autorizzare in via straordinaria l'indizione di bandi
di concorso non previsti nel programma dei concorsi di cui  al  comma
1.