Art. 2. Requisiti generali 1. Per accedere al ruolo unico regionale e' necessario possedere i seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 3; b) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 45. Si prescinde dal limite massimo di eta' per coloro che siano titolari di un posto di organico presso pubbliche amministrazioni. Per le assunzioni di cui all'art. 13, comma 1, lett. c), il limite massimo di eta' coincide con quello previsto per il collocamento a riposo d'ufficio dei dipendenti regionali. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 50 anni di eta'. Il limite di eta' di 45 anni e' elevato: 1) di un anno per i candidati coniugati; 2) di un anno per ogni figlio vivente, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 3) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), e successive modificazioni, e per coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di personale di cui all'art. 12, il limite massimo non puo' superare i 55 anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti non vedenti il limite massimo di eta' e' di 50 anni; 4) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) e della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza). Si prescinde dal limite di eta' per i candidati: 4.1. dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni; 4.2. per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; 4.3. per gli ufficiali e sottufficiali e vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e dei corpi di polizia; c) idoneita' fisica alle mansioni richieste per il posto messo a concorso. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di accertamento i vincitori di concorso; d) conoscenza della lingua francese. 2. Non possono accedere agli impieghi coloro che: a) siano esclusi dall'elettorato politico attivo; b) siano stati destituiti o licenziati dall'impiego per accertata colpa grave o dolo presso una pubblica amministrazione; c) si siano resi responsabili dei reati previsti dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli enti locali), come modificata dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30 (Disposizioni modificative della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali, e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario). 3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. 4. La carenza di uno solo dei requisiti prescritti, generali o speciali, determina l'esclusione dal concorso. L'esclusione e' adottata in ogni momento con provvedimento motivato del dirigente della struttura competente in materia di personale.