Art. 2.
                         Requisiti generali
 
  1. Per accedere al ruolo unico regionale e' necessario possedere  i
seguenti requisiti generali:
   a)  cittadinanza  italiana.  Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti all'Unione europea, fatte salve le eccezioni di
cui all'art. 3;
   b) eta' non inferiore agli anni 18  e  non  superiore  ai  45.  Si
prescinde dal limite massimo di eta' per coloro che siano titolari di
un  posto  di  organico  presso  pubbliche  amministrazioni.  Per  le
assunzioni di cui all'art. 13, comma 1, lett. c), il  limite  massimo
di  eta'  coincide  con  quello previsto per il collocamento a riposo
d'ufficio dei dipendenti regionali. Per i  candidati  appartenenti  a
categorie  per  le  quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite
massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i  50
anni di eta'. Il limite di eta' di 45 anni e' elevato:
    1) di un anno per i candidati coniugati;
    2)  di  un  anno  per  ogni figlio vivente, indipendentemente dal
fatto che il candidato sia coniugato o meno;
    3) di cinque anni per coloro che sono compresi fra  le  categorie
elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle
assunzioni  obbligatorie  presso  le  pubbliche  amministrazioni e le
aziende private), e successive modificazioni, e per coloro  ai  quali
e'  esteso  lo  stesso  beneficio.  Per le assunzioni obbligatorie di
personale di cui all'art. 12, il limite massimo non puo'  superare  i
55 anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti non vedenti
il limite massimo di eta' e' di 50 anni;
    4)  di  un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che  hanno  prestato
servizio  militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi
della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare  di
leva  e  sulla  ferma  di  leva prolungata) e della legge 15 dicembre
1972,  n.  772  (Norme  per  il  riconoscimento   dell'obiezione   di
coscienza).  Si prescinde dal limite di eta' per i candidati:
     4.1. dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni;
     4.2.   per   i   sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  o
dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda;
     4.3. per  gli  ufficiali  e  sottufficiali  e  vice  brigadieri,
graduati  e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei
carabinieri, della Guardia di finanza e dei corpi di polizia;
   c) idoneita' fisica alle mansioni richieste per il posto  messo  a
concorso. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica
di accertamento i vincitori di concorso;
   d) conoscenza della lingua francese.
  2. Non possono accedere agli impieghi coloro che:
   a) siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
   b)  siano stati destituiti o licenziati dall'impiego per accertata
colpa grave o dolo presso una pubblica amministrazione;
   c) si siano resi responsabili dei reati previsti  dalla  legge  18
gennaio  1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le
Regioni e gli enti locali), come modificata dalla  legge  12  gennaio
1994,  n. 30 (Disposizioni modificative della legge 19 marzo 1990, n.
55, in materia di elezioni e nomine presso  le  Regioni  e  gli  Enti
locali,  e  della  legge  17  febbraio  1968,  n.  108, in materia di
elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario).
  3. I requisiti prescritti devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza   del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per  la
presentazione della domanda di ammissione.
  4. La carenza di uno solo  dei  requisiti  prescritti,  generali  o
speciali,   determina  l'esclusione  dal  concorso.  L'esclusione  e'
adottata in ogni momento con  provvedimento  motivato  del  dirigente
della struttura competente in materia di personale.