Art. 20. Pubblicita' dei bandi di concorso e di selezione 1. I bandi devono essere affissi all'albo dell'ente che bandisce il concorso, all'albo notiziario dell'Amministrazione regionale e, per estratto, all'albo pretorio dei Comuni e delle Comunita' montane della regione, nonche' pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. L'affissione del bando all'albo dell'ente che bandisce il concorso deve essere contemporanea alla data del bando, che deve rimanere esposto fino alla scadenza. 3. I bandi di concorso debbono avere sufficiente pubblicita', in relazione all'importanza dei posti messi a concorso; e' facolta' dell'Amministrazione regionale di dare piu' ampia pubblicita' ai bandi anche mediante avvisi da inserirsi su pubblicazioni periodiche di categoria e su giornali locali e sul Bollettino nazionale dei concorsi, ovvero da pubblicarsi agli albi di Regioni, di Province e di Comuni.