Art. 20.
                  Pubblicita' dei bandi di concorso
                           e di selezione
 
  1. I bandi devono essere affissi all'albo dell'ente che bandisce il
concorso, all'albo notiziario dell'Amministrazione regionale  e,  per
estratto,  all'albo  pretorio  dei  Comuni  e delle Comunita' montane
della regione, nonche'  pubblicati  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
  2.  L'affissione  del  bando  all'albo  dell'ente  che  bandisce il
concorso deve essere contemporanea alla  data  del  bando,  che  deve
rimanere esposto fino alla scadenza.
  3.  I  bandi  di concorso debbono avere sufficiente pubblicita', in
relazione all'importanza dei posti  messi  a  concorso;  e'  facolta'
dell'Amministrazione  regionale  di  dare  piu'  ampia pubblicita' ai
bandi anche mediante avvisi da inserirsi su pubblicazioni  periodiche
di  categoria  e  su  giornali  locali e sul Bollettino nazionale dei
concorsi, ovvero da pubblicarsi agli albi di Regioni, di  Province  e
di Comuni.